Art. 11.
(Compiti della Commissione
per le adozioni internazionali).

      1. All'articolo 39 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, accerta che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 39-ter.1 e che l'ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sull'operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3-bis. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis;»;

          b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «h) valuta la proposta all'incontro formulata dall'autorità straniera e autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero;»;

          c) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

          «l-bis) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai procedimenti adottivi

 

Pag. 19

pervenute dagli aspiranti all'adozione che abbiano conferito incarico all'ente ai sensi dell'articolo 31;

          l-ter) provvede ad informare gli aspiranti genitori adottivi in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione ai sensi dell'articolo 31, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure distinte in base ai Paesi di provenienza del minore;

          l-quater) cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione in casi particolari di un minore straniero ai sensi dell'articolo 57-bis e di affidamento temporaneo internazionale di cui all'articolo 57-ter»;

          d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La Commissione, nell'esercizio dei poteri di verifica sull'attività degli enti, può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

          e) il comma 2 è abrogato.